FAP Decreto Legge

FAP per prestazioni verdi!

 

Dotare la propria auto diesel Euro 4 di dispositivo antiparticolato? E' possibile con i FAP, così si potrà circolare nelle giornate di blocco del traffico.

 

Avevamo già proposto su ELABORARE i FAP Remus per mettere in regola le Diesel Euro 4 sprovviste di questo dispositivo. Anche la Provincia Autonoma di Bolzano (Alto Adige) li aveva ammessi come componente aftermarket da installare in after market per mettere in regola l'Euro 4.

Ma dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di marzo 2008 delle procedure di omologazione in italia per questi componenti le cose si sono complicate. 

Siamo in attesa che le aziende produttrici di questi accessori procedano con l'omologazione degli stessi.

 

testo in vigore dal: 28-3-2008 (normativa)

DECRETO – 25 gennaio 2008, n. 39

Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di
particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli.

 

 

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI

                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE  ed
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

  Visto  l'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
che  stabilisce  la  competenza del Ministro dei trasporti ad emanare
decreti,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
della  sanita',  in  materia  di  norme  costruttive e funzionali dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  l'articolo 78  del  citato decreto legislativo n. 285/1992 e
l'articolo 236   del   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
16 dicembre  1992,  n.  495,  di  attuazione del Codice della strada,
concernente le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli
in circolazione e l'aggiornamento della carta di circolazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dei  trasporti  5 agosto  1974,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 251 del 26 settembre 1974,
concernente le norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi
di  veicolo  a motore per quanto riguarda l'inquinamento prodotto dai
motori  diesel  di  propulsione,  di cui alla direttiva 72/306/CEE, e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  del Ministero dei trasporti e della navigazione
2 maggio  2001,  n.  277,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del
12 luglio  2001,  n.  160,  con  cui e' stato adottato il regolamento
recante  «Disposizioni  concernenti  le procedure di omologazione dei
veicoli  a  motore,  dei  rimorchi,  delle  macchine  agricole, delle
macchine  operatrici  e  dei  loro  sistemi,  componenti  ed  entita'
tecniche», e successive modifiche ed integrazioni;
  Considerata  l'esigenza di consentire l'adozione di misure in grado
di  ridurre  le  emissioni  inquinanti  dei  veicoli  in circolazione
tramite  l'utilizzazione  di  sistemi  di  riduzione  della  massa di
particolato  emesso dai motori ad accensione spontanea destinati alla
propulsione degli autoveicoli;
  Espletata  la  procedura  d'informazione  in  materia  di  norme  e
regolamentazioni  tecniche  prevista  dalla  legge 21 giugno 1986, n.
317,  modificata  ed  integrata  dal  decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427;
  Visto  l'articolo 17,  commi 3  e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito il parere n. 3144/2007 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto
2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988, con nota n.
16896 del 23 ottobre 2007;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il regolamento si applica ai sistemi idonei alla riduzione della
massa  di  particolato  prodotto  dai motori ad accensione spontanea,
omologati  ai  sensi della direttiva 88/77/CEE e successive modifiche
ed   integrazioni,   ovvero  degli  equivalenti  regolamenti  UN-ECE,
destinati ad essere installati sugli autoveicoli in circolazione.
  2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformita' alle
prescrizioni  del  regolamento  e  con  riferimento alle procedure di
prova  previste  dalla direttiva 88/77/CEE, e successive modifiche ed
integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE.

        
                              Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del regolamento si intendono per:
    a) «sistema»  idoneo  alla  riduzione della massa di particolato,
uno  o  piu'  elementi  funzionalmente  interconnessi  con il motore,
ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con
il suo sistema di alimentazione e controllo;
    b) «fasce  di appartenenza dei tipi di motori», convenzionalmente
definite  in  funzione  della rispondenza ai limiti di emissione allo
scarico adottati a livello comunitario, i seguenti raggruppamenti:
      aa) Euro 0 appartengono a tale fascia i motori non omologati ai
fini   dell'inquinamento,   ovvero  omologati  antecedentemente  alla
entrata in vigore alla direttiva 91/542/CEE;
      bb) Euro  1  appartengono  a  tale fascia i motori omologati ai
sensi della direttiva 91/542/CEE, riga A;
      cc) Euro  2  appartengono  a  tale fascia i motori omologati ai
sensi della direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B;
      dd) Euro  3  appartengono  a  tale fascia i motori omologati ai
sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2001/27/CE, riga A;
      ee) Euro  4  appartengono  a  tale fascia i motori omologati ai
sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B1;
      ff) Euro  5  appartengono  a  tale fascia i motori omologati ai
sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B2.
  All'allegato  A  e'  riportata la tabella con i valori limite delle
emissioni  da  massa  di particolato, adottati a livello comunitario,
correlati con le fasce di appartenenza, di cui sopra;
    c) «famiglia  di  tipi  di  motori», un insieme di tipi di motori
individuati  in  base ai parametri riportati al punto 1 dell'allegato
C;
    d) «motore   capostipite»,   un   motore   appartenente   ad  una
determinata  famiglia  di tipi di motori, considerato rappresentativo
della  stessa in base ai parametri riportati al punto 2 dell'allegato
C;
    e) «costruttore»,   il  produttore  di  un  sistema  idoneo  alla
riduzione della massa di particolato emesso da un motore.

        
                               Art. 3.
                      Omologazione dei sistemi
  1.  La  domanda  di  omologazione  di  un sistema e' presentata dal
costruttore,    ovvero   dal   suo   rappresentante,   opportunamente
accreditato,  ad  un  Centro  prove autoveicoli, secondo le modalita'
previste  dal  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
2 maggio  2001,  n.  277.  La  domanda  e'  corredata  da  una scheda
informativa   compilata   in   conformita'   al   modello   riportato
nell'allegato B.
  2. Nella domanda sono indicati:
    a) la  famiglia  dei  tipi  di  motori alla quale e' destinato il
sistema,  nonche'  la  fascia  di  originaria appartenenza dei motori
(Euro  …..),  in  funzione  della  loro  rispondenza  ai livelli di
emissione allo scarico;
    b) la    fascia   di   appartenenza   nella   quale   si   chiede
l'inquadramento della famiglia dei tipi di motori, dotati di sistema,
ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato.
  3.   Ogni   sistema  e'  omologato,  con  eventuali  estensioni  di
omologazione,  in  relazione  ad  una  o  piu' famiglie di motori. La
verifica  dell'idoneita' del sistema, ai fini della sua omologazione,
e'  effettuata  in  base  ai  criteri  e  con  le procedure riportate
nell'allegato D.
  4.  Il  costruttore dichiara inoltre in relazione a ciascun tipo di
motore costituente la famiglia, che:
    a) effettua  la prevista procedura di verifica di durabilita' del
sistema, conformemente a quanto riportato nell'allegato E;
    b) l'installazione del sistema non comporta, in qualunque fase di
funzionamento   del   motore,   il  superamento  dei  valori  massimi
ammissibili di contropressione allo scarico.
  5.  A  ciascun  tipo  di  sistema,  omologato  in ottemperanza alle
prescrizioni   del   regolamento,   e'   assegnato   un   numero   di
omologazione/estensione  di  omologazione,  in  conformita'  a quanto
previsto  nell'allegato  IV  al  decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.
  6.   La  Direzione  generale  per  la  motorizzazione  rilascia  il
certificato  di  omologazione  del  sistema redatto in conformita' al
modello riportato all'allegato F.

        
                               Art. 4.
                Caratteristiche generali dei sistemi
  1.  E'  richiesta  la  preventiva  autorizzazione  del  costruttore
dell'autoveicolo,  ovvero  del  costruttore  del motore se diverso da
quello  dell'autoveicolo, per sistemi funzionalmente connessi con uno
o piu' dei seguenti elementi:
    a) dispositivi  elettronici  di  gestione  dell'alimentazione  ed
eventualmente  di  verifica  della  combustione e del controllo delle
emissioni;
    b) linea  dei  componenti  destinata all'alimentazione del motore
(con l'esclusione del serbatoio e dei relativi condotti);
    c) motore di trazione;
    d) sistema EGR.
  2.  Il  sistema  prevede  un  dispositivo  di allarme per eccessiva
contropressione  allo  scarico  che  segnali  il  livello  critico di
intasamento.
  3.  Non  sono  ammesse soluzioni tecniche che prevedano, attraverso
dispositivi   di  bypass,  l'esclusione  o  la  parzializzazione  del
sistema.
  4.  Per i sistemi che si avvalgono di specifici additivi o reagenti
chimici il costruttore:
    a) prevede sistemi automatici di additivazione;
    b) prevede  l'installazione  sul  veicolo  di  un  dispositivo di
segnalazione dell'assenza di additivo;
    c) dichiara  che  l'uso  di  questi  prodotti  non  danneggia  il
veicolo, ovvero il motore;
    d) allega  alla  documentazione  di  omologazione  la  scheda  di
sicurezza degli additivi o dei reagenti utilizzati;
    e) fornisce  informazioni  circa  eventuali  emissioni di metalli
prodotte dall'utilizzo degli additivi o dei reagenti;
    f) fornisce  istruzioni  sulle  conseguenze  che  la  mancanza  o
l'eccesso di additivo o reagente chimico puo' avere sul sistema o sul
motore;
    g) prescrive  le  misure  da adottare per l'uso corretto da parte
dell'utilizzatore;
    h) dichiara    che    la    qualita'   del   combustibile,   dopo
l'additivazione, resti conforme a quanto previsto dalla norma EN 590,
nonche'  dalle  norme  vigenti  ai  fini  della tutela della salute e
dell'ambiente;

        
                               Art. 5.
Inquadramento  dei  motori ai soli fini dell'inquinamento da massa di
                             particolato
  1. L'installazione di un sistema riconosciuto idoneo per un tipo di
motore   determina,  ai  soli  fini  dell'inquinamento  da  massa  di
particolato, l'inquadramento del medesimo tipo di motore nella fascia
di  appartenenza  richiesta  nella domanda di omologazione, di cui al
comma 2, punto b, dell'articolo 3.

        
                               Art. 6.
Prescrizioni  per  l'installazione  dei  sistemi sugli autoveicoli in
                            circolazione
  1.  Gli  Uffici  motorizzazione  civile,  a  richiesta dell'utenza,
procedono  alla  visita  sui  singoli  autoveicoli  per verificare la
conformita' del sistema installato al tipo omologato.
  2. L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica
l'osservanza   delle   disposizioni  di  installazione  previste  dal
costruttore,  ovvero,  nei  casi previsti al comma 1 dell'articolo 4,
dal costruttore dell'autoveicolo o del motore.

                               Art. 7.
              Aggiornamento della carta di circolazione
  1.  Successivamente  all'effettuazione,  con  esito positivo, della
visita  di  cui  all'articolo 6,  gli  Uffici  motorizzazione  civile
aggiornano   la   carta  di  circolazione  dell'autoveicolo  mediante
l'apposizione  sulla  stessa  di  una  dicitura  recante  la seguente
annotazione:
  «Autoveicolo  dotato  di  sistema  per  la riduzione della massa di
particolato,   con   marchio  di  omolo-gazione  ….  Ai  soli  fini
dell'inquinamento da massa di particolato, e' inquadrabile quale Euro
……».

        
                               Art. 8.
             Prescrizioni per il costruttore del sistema
  1.  Ogni  sistema  omologato  riporta  il marchio dell'omologazione
conseguita,   chiaramente   leggibile   ed   indelebile,  recante  la
numerazione  di  cui  al  comma 6  dell'articolo 3.  Tale  marchio va
apposto  direttamente  o  tramite  targhetta  solidale  su  uno degli
elementi componenti il sistema, posto sulla linea di scarico.
  2.  Il  costruttore  correda  ogni  singola  unita' prodotta con le
prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti
le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
  3.  Ogni  singolo sistema prodotto e' corredato con le informazioni
di  uso e manutenzione dello stesso, destinate all'utilizzatore. Tali
informazioni includono anche quelle relative alle caratteristiche dei
carburanti che possono essere utilizzati con ciascun sistema, come il
contenuto di zolfo.

        
                               Art. 9.
                    Conformita' della produzione
  1.  Gli  impianti  di  produzione  dei  sistemi  sono  soggetti  al
controllo del sistema di verifica della conformita' della produzione,
prevista dal decreto dirigenziale 25 novembre 1997.
  2.  I  sistemi  omologati  sono  realizzati  in  modo  da risultare
conformi al tipo omologato.
  3.  La  Direzione  generale  della  motorizzazione puo' procedere a
qualsiasi   prova   prescritta  nel  regolamento,  nell'ambito  della
verifica:
    a) della conformita' della produzione del sistema;
    b) delle  procedure  per  la  valutazione  della  durabilita' del
sistema.
  4.  L'omologazione  accordata per un tipo di sistema e' revocata se
non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo.

        
                              Art. 10.
Riconoscimento  dei  sistemi  omologati  da  Stati membri dell'Unione
                               europea
  1.  I  sistemi omologati in altri Stati membri dell'Unione europea,
dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo,
corredati  di  idonea  documentazione  emessa  da uno dei sopracitati
Stati,  sono  soggetti  a  verifica delle condizioni di sicurezza del
prodotto  e  di  protezione degli utenti sulla base di certificazioni
rilasciate nei Paesi di provenienza.
  2.  La  verifica  di  cui  al  comma 1,  ove  si evinca da un esame
documentale  che  le  condizioni  di  sicurezza  del  prodotto  e  di
protezione  degli  utenti  sono  equivalenti  o  superiori  a  quelle
richieste  dal  regolamento, non comporta la ripetizione di controlli
gia' esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  Atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 25 gennaio 2008

                      Il Ministro dei trasporti
                               Bianchi

                      Il Ministro dell'ambiente
              e della tutela del territorio e del mare
                           Pecoraro Scanio

                      Il Ministro della salute
                                Turco

Visto, il Guardasigilli: Scotti

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2008
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 135

 

 

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